La costruzione è l’atto di trasformazione del progetto, il passaggio dalla ideazione alla realizzazione, il cui esito è necessariamente legato alla bontà di quanto già elaborato in precedenza con il progetto.
Ovvio che la scelta delle maestranze è determinante, nulla si improvvisa, competenza ed esperienza sono insostituibili.
Oltre a tali figure la legge prevede che i lavori siano diretti da un professionista che assume su di se la responsabilità dell’opera o, se vogliamo, della direzione dei lavori. Non si tratta, perciò, di chi materialmente organizza e sovraintende al cantiere, per questo, infatti, vi è la specifica figura, ma di chi verifica la realizzaione del progetto ed il modo di operare delle imprese realizzatrici lungo tutto l’iter di costruzione affinché operino nel rispetto del progetto approvato e della normativa vigente, curando pure gli aspetti economici.
Se tutto ciò è chiaro non può non emergere l’importanza di tale ruolo, soprattutto a tutela della committenza, da cui è scelto e per la quale opera. In mancanza di valido interlocutore: che cosa ci diciamo quando, in assenza del controllo effettuato dal direttore dei lavori, l’opera risulta essere difforme dal progetto, e non importa di certo il motivo ma solo il risultato, per cui dovrebbe essere demolita? E se la qualità è bassa, delle strutture ma anche delle finiture? Forse che si doveva intervenire durante l’esecuzione e non contestare alla fine! E se i conti non tornano, chi stabilisce che cosa è corretto e cosa no?
autore: Massimo Meneghin